Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’Inps e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Di seguito riportiamo, per ogni opportunità, le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2021.
La data di pagamento
Il pagamento è avvenuto con valuta 1° settembre. Sulla base dell’ordinanza 787 del 23 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è stata prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, è stato distribuito su più giorni. In particolare, il pagamento presso Poste è stato effettuato dal 26 agosto al 1° settembre. Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il consueto, solito calendario: Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’Inps ne richiederà la restituzione.
Sospensione delle prestazioni collegate al reddito per mancanza dei dati reddituali 2017-18
Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi agli anni 2017 e 2018, sul rateo di pensione di settembre, come già effettuato su quello di agosto, è stata applicata una trattenuta di circa 14 euro, per le pensioni integrate al minimo, o, per quelle di importo superiore, pari al 10% della pensione. Da ricordare che ai pensionati interessati è stata inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2021 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito. Nei casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati, si procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per gli anni di riferimento e al recupero dell’indebito calcolato.
Maggiorazione degli importi degli Assegni per il Nucleo Familiare
L’articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il nucleo familiare (Anf) una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Anf di cui all’articolo 2, decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153. Gli incrementi sono pari a: 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli; 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.
La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo Anf spettante non sia superiore a zero.
La maggiorazione è stata corrisposta sulla mensilità del mese di settembre 2021 in uno con gli arretrati per i mesi di luglio e agosto 2021, se dovuti.
Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per il 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi (art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002)
Sul rateo di settembre è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare in quanto, come noto, l’efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte. Sulla mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito al mese di settembre e degli arretrati relativi al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021. Il pagamento proseguirà sulle mensilità successive fino al rateo di dicembre 2021. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari: a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.
Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
Per quanto attiene le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di settembre, oltre all’ Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Al riguardo si ricorda che queste trattenute sono difatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021. Prosegue, inoltre, il recupero delle ritenute Irpef relative al 2020 laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021
Seguitano anche sulla mensilità di settembre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno. Sul rateo di pensione di settembre si è proceduto: al rimborso dell’importo a credito del contribuente; alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si rammenta che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti che hanno indicato l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
fonte: Avantionline.it